Il nuovo ravvedimento speciale per i soggetti ISA che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale

L’art. 2-quater D.L. 113/2024 ha introdotto la facoltà, per i soli contribuenti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale, di aderire al cosiddetto “ravvedimento speciale”, ovvero una sorta di “sanatoria” per gli anni dal 2018 al 2022 che consiste nel versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive, che andrà calcolata in ragione del risultato ottenuto, per ciascuna annualità, dagli indici sintetici di affidabilità fiscale (il “voto ISA”).
L’adesione può essere effettuata anche solo per alcune annualità, a scelta del contribuente. L’importo minimo da versare per ciascuna annualità da ravvedere è pari a 1.000 euro.

Il Concordato Preventivo Biennale

Il nuovo concordato preventivo biennale (CPB) è una procedura che consente al contribuente di stipulare un accordo con il Fisco per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netta da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale.
Sotto il profilo soggettivo, possono accedere al concordato preventivo biennale i soggetti che applicano gli ISA (per il biennio 2024-2025) e i contribuenti in regime forfetario (questi ultimi vedranno però il concordato preventivo limitato – in via sperimentale – alla sola annualità 2024).
L’accesso al nuovo concordato preventivo biennale è facoltativo:
• il contribuente può omettere la compilazione dei dati necessari al software dell’Agenzia delle Entrate per formulargli una proposta di reddito,
• e, qualora abbia deciso di chiedere la proposta, potrà accettarla oppure no.

Sono previsti trattamenti premiali per chi accetterà la proposta.

Nuovo obbligo di comunicazione preventiva per i crediti 4.0 e crediti R&S

Ai fini della fruizione del credito d’imposta 4.0 (e dei crediti R&S), l’art. 6 del DL 39/2024 ha introdotto la
necessità di effettuare alcune comunicazioni al Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT).
L’uso in compensazione dei crediti diventa, pertanto, subordinato alla trasmissione della
comunicazione.

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Transizione 4.0 Guida all’utilizzo del portale

 

Divieto di compensazione tramite F24 in presenza di ruoli superiori a 100.000 euro

Aggiornamenti sul divieto di compensazione tramite F24 in presenza di ruoli superiori a 100.000 euro

(Art. 4 D.L. 39/2024 sostituisce il testo del co.49-quinquies, art. 37 D.L. 223/2006)

Dal 1.7.2024 entrerà in vigore la stretta sull’utilizzazione in compensazione dei crediti d’imposta a fronte
di debiti erariali presenti complessivamente in misura superiore a 100.000 euro.
La norma introdotta con l’art. 1, co 94, L. 213/2023, è stata modificata con l’art. 4, co 2, del D.L. 39/2024, e
prevede il divieto di avvalersi della compensazione dei crediti su F24 in presenza di debiti per –
iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori; – –
iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi
dall’Agenzia delle entrate
atti di recupero di crediti d’imposta indebitamente utilizzati in compensazione
di importo complessivamente superiore a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano
scaduti. Si ricorda che la preclusione non opera solo fino a concorrenza dell’importo del debito “scaduto e
non pagato”, bensì è un divieto “assoluto” che riguarda l’intero ammontare del credito disponibile.
Esempio: debiti erariali iscritti a ruolo per 110.000; credito disponibile euro 1.000.000. L’intero milione di euro
di credito risulterà bloccato.

 

Comunicazione urgente

COMUNICAZIONE URGENTE PER I SOGGETTI CHE UTILIZZANO IN COMPENSAZIONE SU F24 I CODICI TRIBUTO 6936 E 6939 CON ANNI DI RIFERIMENTO 2023 – 2024 (riferito al credito d’imposta per beni strumentali 4.0) ED I CODICI TRIBUTO 6938, 6939 E 6940 CON ANNO DI RIFERIMENTO 2024 (riferito al credito d’imposta in R&S, Design, IT e transizione ecologica)

 

Con la risoluzione n. 19 del 12 aprile 2024 l’Agenzia delle Entrate ha sospeso i codici tributo per l’utilizzo in compensazione tramite F24 dei crediti d’imposta per investimenti relativi al 2023 e 2024, in attesa delle disposizioni ministeriali relative ai nuovi obblighi di comunicazione previsti dal D.L. 39/2024.

La sospensione riguarda, nello specifico, i seguenti codici tributo:

  •  “6936”  relativo al credito per beni materiali 4.0 ex art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis della L. 178/2020 e “6937”  relativo ai beni immateriali 4.0 ex art. 1 comma 1058 della L. 178/2020), quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024;
  • 6938”, relativo al credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative (ex art. 1, commi 198 e ss., della L. 160/2019); “6939”, relativo al credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo maggiorato per il Mezzogiorno (art. 244 comma 1 del DL n. 34/2020); “6940”, riguardante il credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2024;

Nessuna inibizione è prevista per i crediti identificati con codici tributo/anni riferimento, diversi da quelli sopraelencati.

La sospensione durerà fin quando, come previsto dal nuovo D.L. 39/2024,  il Mimit (Ministero delle imprese e del made in Italy) non provvederà ad aggiornare il modello di comunicazione dati istituito dal D.M. 6 ottobre 2021 con il quale i contribuenti dovranno comunicare:

– preventivamente all’uso in compensazione, i dati degli investimenti in beni strumentali in beni 4.0 relativi al 2023;

– preventivamente all’effettuazione dell’investimento, i dati riferiti agli investimenti in beni 4.0 e ricerca sviluppo che si intendono realizzare a partire dal 30/03/2024. La comunicazione dovrà poi essere aggiornata al completamento degli investimenti;

– i dati relativi agli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 ed il 29/03/2024.

Circolare Superbonus 110%

Con la presente circolare, desideriamo fornirvi importanti aggiornamenti riguardanti il Superbonus 110% in vista della chiusura dell’anno in corso.

Detrazione IVA fatture di fine anno

Vi ricordiamo che l’esercizio del diritto alla detrazione IVA sugli acquisti è subordinato alla sussistenza del presupposto (sostanziale) dell’effettuazione dell’operazione e di quello (formale) del possesso della fattura d’acquisto e può essere esercitato al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati i predetti requisiti e con riferimento al medesimo anno.

Attenzione: Novità ad opera della Legge delega di riforma fiscale (non ancora entrata in vigore).

Dal 1° gennaio 2024 fatturazione elettronica per tutti i forfetari

Vi ricordiamo che a partire dal prossimo 1° gennaio 2024, tutti i contribuenti minimi (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011), i forfetari (art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014) ed anche le Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) e Società sportive dilettantistiche (Ssd) in regime L. 398/91, dovranno emettere fatture elettroniche.

Circolare Novembre 2023

  • PROMEMORIA – UTILIZZO DELLA PEC (Posta Elettronica Certificata)
  • PROMEMORIA – COMUNICAZIONE VARIAZIONI ANAGRAFICHE
  • Dal 1° gennaio 2024 fatturazione elettronica per tutti i forfetari
  • Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali non riscosse tramite l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (art. 17 bis D.L. 34/2023)
  • ecc.

Comunicazione del titolare effettivo

Gentili Clienti,
è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023 il decreto del MIMIT del 29 settembre 2023 che segna l’effettiva operatività del Registro del Titolare Effettivo.
Nella nostra circolare di novembre 2022 (che per praticità Vi alleghiamo nuovamente e Vi invitiamo a rileggere) avevamo anticipato in cosa consiste l’adempimento. Si tratta, molto brevemente, dell’iscrizione nell’apposito Registro dei dati del “titolare effettivo” cioè la persona fisica alla quale, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo.