COMUNICAZIONE URGENTE PER I SOGGETTI CHE UTILIZZANO IN COMPENSAZIONE SU F24 I CODICI TRIBUTO 6936 E 6939 CON ANNI DI RIFERIMENTO 2023 – 2024 (riferito al credito d’imposta per beni strumentali 4.0) ED I CODICI TRIBUTO 6938, 6939 E 6940 CON ANNO DI RIFERIMENTO 2024 (riferito al credito d’imposta in R&S, Design, IT e transizione ecologica)
Con la risoluzione n. 19 del 12 aprile 2024 l’Agenzia delle Entrate ha sospeso i codici tributo per l’utilizzo in compensazione tramite F24 dei crediti d’imposta per investimenti relativi al 2023 e 2024, in attesa delle disposizioni ministeriali relative ai nuovi obblighi di comunicazione previsti dal D.L. 39/2024.
La sospensione riguarda, nello specifico, i seguenti codici tributo:
- “6936” relativo al credito per beni materiali 4.0 ex art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis della L. 178/2020 e “6937” relativo ai beni immateriali 4.0 ex art. 1 comma 1058 della L. 178/2020), quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024;
- “6938”, relativo al credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative (ex art. 1, commi 198 e ss., della L. 160/2019); “6939”, relativo al credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo maggiorato per il Mezzogiorno (art. 244 comma 1 del DL n. 34/2020); “6940”, riguardante il credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2024;
Nessuna inibizione è prevista per i crediti identificati con codici tributo/anni riferimento, diversi da quelli sopraelencati.
La sospensione durerà fin quando, come previsto dal nuovo D.L. 39/2024, il Mimit (Ministero delle imprese e del made in Italy) non provvederà ad aggiornare il modello di comunicazione dati istituito dal D.M. 6 ottobre 2021 con il quale i contribuenti dovranno comunicare:
– preventivamente all’uso in compensazione, i dati degli investimenti in beni strumentali in beni 4.0 relativi al 2023;
– preventivamente all’effettuazione dell’investimento, i dati riferiti agli investimenti in beni 4.0 e ricerca sviluppo che si intendono realizzare a partire dal 30/03/2024. La comunicazione dovrà poi essere aggiornata al completamento degli investimenti;
– i dati relativi agli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 ed il 29/03/2024.
Con la presente circolare, desideriamo fornirvi importanti aggiornamenti riguardanti il Superbonus 110% in vista della chiusura dell’anno in corso.
Vi ricordiamo che l’esercizio del diritto alla detrazione IVA sugli acquisti è subordinato alla sussistenza del presupposto (sostanziale) dell’effettuazione dell’operazione e di quello (formale) del possesso della fattura d’acquisto e può essere esercitato al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati i predetti requisiti e con riferimento al medesimo anno.
Attenzione: Novità ad opera della Legge delega di riforma fiscale (non ancora entrata in vigore).
Vi ricordiamo che a partire dal prossimo 1° gennaio 2024, tutti i contribuenti minimi (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011), i forfetari (art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014) ed anche le Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) e Società sportive dilettantistiche (Ssd) in regime L. 398/91, dovranno emettere fatture elettroniche.
Gentili Clienti,
è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023 il decreto del MIMIT del 29 settembre 2023 che segna l’effettiva operatività del Registro del Titolare Effettivo.
Nella nostra circolare di novembre 2022 (che per praticità Vi alleghiamo nuovamente e Vi invitiamo a rileggere) avevamo anticipato in cosa consiste l’adempimento. Si tratta, molto brevemente, dell’iscrizione nell’apposito Registro dei dati del “titolare effettivo” cioè la persona fisica alla quale, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo.
Portiamo alla Vs attenzione l’ordinanza n. 27366 emessa il 26 settembre 2023 dalla Cassazione nella quale la Suprema Corte afferma che il finanziamento soci, se non debitamente documentato e giustificato, è una presunzione di evasione in capo alla società e spetta alla stessa la prova contraria.
Gentili Clienti,
Vi ricordiamo che entro il 16/03/2023 deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate la comunicazione attestante l’importo dei crediti energia e gas – maturati ma non ancora utilizzati – con riferimento al:
• Terzo trimestre 2022 (codice tributo 6968-6969-6970-6971)
• Ottobre e Novembre 2022 (codice tributo 6983-6984-6985-6986)
• Dicembre 2022 (codice tributo 6993-6994-6995-6996)
Soggetti obbligati
La comunicazione deve essere trasmessa da coloro che hanno ancora un credito residuo da utilizzare (dopo il 16/03/2023).
In tal caso la comunicazione è obbligatoria a pena di decadenza dal diritto di fruire del credito residuo.
Infatti, in assenza di una comunicazione regolarmente trasmessa entro il 16/03/2023, i modelli F24 presentati a decorrere dal 17/03/2023 e contenenti i sopra elencati crediti, verranno scartati.
Soggetti esclusi
Sono invece esonerati dall’invio della comunicazione coloro che hanno già utilizzato per intero i crediti in compensazione entro il 16/03/2023.
La comunicazione inoltre non può essere trasmessa nel caso in cui l’impresa beneficiaria abbia già comunicato all’Agenzia delle Entrate la cessione del credito.
Il contenuto del modello di comunicazione prevede l’inserimento nel quadro A dei seguenti dati:
1) il codice tributo identificativo del credito;
2) l’importo della spesa agevolata;
3) l’importo del credito maturato (quest’ultimo da indicare al lordo dell’eventuale ammontare già utilizzato in
compensazione fino alla data della comunicazione stessa). A decorrere dal 17 marzo 2023 l’eventuale compensazione di importi eccedenti il credito comunicato, tenuto conto anche di precedenti fruizioni, comporta lo scarto del modello F2;
4) l’importo del credito utilizzato entro il 16/03/2023 e, quindi, per differenza, l’importo residuo da utilizzare.
Coloro che, avendo ancora crediti residui da utilizzare, intendono affidare allo Studio la trasmissione della comunicazione, dovranno farci pervenire entro e non oltre il 10/03/2023 documentazione da cui si possano evincere i dati riportati ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4).
In caso vi siate rivolti al Vostro gestore energetico per il calcolo del credito spettante, dovrete fornirci la documentazione rilasciata dal gestore stesso.
A titolo esemplificativo, alleghiamo una comunicazione-tipo predisposta dal gestore energia.
Attenzione:
Si ribadisce che secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia Entrate ha precisato che il mancato invio di una valida comunicazione entro la scadenza del 16 marzo 2023 comporta l’impossibilità di utilizzare il credito
in compensazione a decorrere dal 17 marzo 2023.
Pertanto, coloro che, ad oggi, sono ancora in attesa della quantificazione del credito III trimestre/ottobre- novembre/dicembre 2022 da parte del proprio gestore energia, devono affrettarsi e sollecitare riscontro così da poter provvedere all’invio di una comunicazione contenente l’ammontare del credito maturato (e non ancora utilizzato) entro il termine del 16/03/2023.