Il decreto-legge approvato prevede, per le imprese turistico-ricettive e gli stabilimenti termali che sospendono o riducono la propria attività dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, la possibilità di fare ricorso ai trattamenti del fondo di integrazione salariale senza pagare la contribuzione addizionale (che di norma è pari al 4% della retribuzione globale spettante al lavoratore per le ore di lavoro non prestate).
Si evidenzia che, a differenza di quanto previsto in passato, non viene prorogata l’integrazione salariale con causale Covid-19, ma viene previsto il ricorso agevolato ai trattamenti ordinari di integrazione salariale, estesi dalla legge di bilancio 2022 alla generalità dei datori di lavoro con dipendenti (cfr. nostre circolari n. 8 e n. 6 del 2022).
Scarica qui l'allegato della Circolare