Nuovo obbligo di comunicazione preventiva per i crediti 4.0 e crediti R&S

Ai fini della fruizione del credito d’imposta 4.0 (e dei crediti R&S), l’art. 6 del DL 39/2024 ha introdotto la
necessità di effettuare alcune comunicazioni al Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT).
L’uso in compensazione dei crediti diventa, pertanto, subordinato alla trasmissione della
comunicazione.

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Divieto di compensazione tramite F24 in presenza di ruoli superiori a 100.000 euro

Aggiornamenti sul divieto di compensazione tramite F24 in presenza di ruoli
superiori a 100.000 euro
(Art. 4 D.L. 39/2024 sostituisce il testo del co.49-quinquies, art. 37 D.L. 223/2006)

Dal 1.7.2024 entrerà in vigore la stretta sull’utilizzazione in compensazione dei crediti d’imposta a fronte
di debiti erariali presenti complessivamente in misura superiore a 100.000 euro.
La norma introdotta con l’art. 1, co 94, L. 213/2023, è stata modificata con l’art. 4, co 2, del D.L. 39/2024, e
prevede il divieto di avvalersi della compensazione dei crediti su F24 in presenza di debiti per –
iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori; – –
iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi
dall’Agenzia delle entrate
atti di recupero di crediti d’imposta indebitamente utilizzati in compensazione
di importo complessivamente superiore a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano
scaduti. Si ricorda che la preclusione non opera solo fino a concorrenza dell’importo del debito “scaduto e
non pagato”, bensì è un divieto “assoluto” che riguarda l’intero ammontare del credito disponibile.
Esempio: debiti erariali iscritti a ruolo per 110.000; credito disponibile euro 1.000.000. L’intero milione di euro
di credito risulterà bloccato.

 

Circolare Superbonus 110%

Con la presente circolare, desideriamo fornirvi importanti aggiornamenti riguardanti il Superbonus 110% in vista della chiusura dell’anno in corso.

Detrazione IVA fatture di fine anno

Vi ricordiamo che l’esercizio del diritto alla detrazione IVA sugli acquisti è subordinato alla sussistenza del presupposto (sostanziale) dell’effettuazione dell’operazione e di quello (formale) del possesso della fattura d’acquisto e può essere esercitato al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati i predetti requisiti e con riferimento al medesimo anno.

Attenzione: Novità ad opera della Legge delega di riforma fiscale (non ancora entrata in vigore).

Dal 1° gennaio 2024 fatturazione elettronica per tutti i forfetari

Vi ricordiamo che a partire dal prossimo 1° gennaio 2024, tutti i contribuenti minimi (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011), i forfetari (art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014) ed anche le Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) e Società sportive dilettantistiche (Ssd) in regime L. 398/91, dovranno emettere fatture elettroniche.

Circolare Novembre 2023

  • PROMEMORIA – UTILIZZO DELLA PEC (Posta Elettronica Certificata)
  • PROMEMORIA – COMUNICAZIONE VARIAZIONI ANAGRAFICHE
  • Dal 1° gennaio 2024 fatturazione elettronica per tutti i forfetari
  • Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali non riscosse tramite l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (art. 17 bis D.L. 34/2023)
  • ecc.

Comunicazione del titolare effettivo

Gentili Clienti,
è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023 il decreto del MIMIT del 29 settembre 2023 che segna l’effettiva operatività del Registro del Titolare Effettivo.
Nella nostra circolare di novembre 2022 (che per praticità Vi alleghiamo nuovamente e Vi invitiamo a rileggere) avevamo anticipato in cosa consiste l’adempimento. Si tratta, molto brevemente, dell’iscrizione nell’apposito Registro dei dati del “titolare effettivo” cioè la persona fisica alla quale, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo.

Cassazione: senza delibera il finanziamento soci nasconde reddito occultato

Portiamo alla Vs attenzione l’ordinanza n. 27366 emessa il 26 settembre 2023 dalla Cassazione nella quale la Suprema Corte afferma che il finanziamento soci, se non debitamente documentato e giustificato, è una presunzione di evasione in capo alla società e spetta alla stessa la prova contraria.

Lettere di compliance per i forfetari ‐ elementi informativi quadro RS anno 2021

Nei giorni scorsi molti contribuenti che applicano il regime forfetario (L. 190/2014 e s.m.i.) hanno ricevuto dall’Agenzia delle Entrate, tramite PEC, le comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo con le quali il Fisco li informava della mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti dalla norma nel quadro RS del modello Redditi PF relativo al periodo d’imposta 2021. V. circolare in allegato per l’approfondimento.

L’invio delle lettere ha suscitato non poche polemiche e proteste da parte delle associazioni sindacali dei Dottori Commercialisti. Vi indichiamo di seguito, a titolo esemplificativo, due articoli di stampa specializzata che trattano l’argomento.

 

Comunicazione crediti energia e gas entro il 16/03/2023

Gentili Clienti,
Vi ricordiamo che entro il 16/03/2023 deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate la comunicazione attestante l’importo dei crediti energia e gas – maturati ma non ancora utilizzati – con riferimento al:

• Terzo trimestre 2022 (codice tributo 6968-6969-6970-6971)
• Ottobre e Novembre 2022 (codice tributo 6983-6984-6985-6986)
• Dicembre 2022 (codice tributo 6993-6994-6995-6996)

Soggetti obbligati
La comunicazione deve essere trasmessa da coloro che hanno ancora un credito residuo da utilizzare (dopo il 16/03/2023).
In tal caso la comunicazione è obbligatoria a pena di decadenza dal diritto di fruire del credito residuo.

Infatti, in assenza di una comunicazione regolarmente trasmessa entro il 16/03/2023, i modelli F24 presentati a decorrere dal 17/03/2023 e contenenti i sopra elencati crediti, verranno scartati.

Soggetti esclusi
Sono invece esonerati dall’invio della comunicazione coloro che hanno già utilizzato per intero i crediti in compensazione entro il 16/03/2023.
La comunicazione inoltre non può essere trasmessa nel caso in cui l’impresa beneficiaria abbia già comunicato all’Agenzia delle Entrate la cessione del credito.
Il contenuto del modello di comunicazione prevede l’inserimento nel quadro A dei seguenti dati:
1) il codice tributo identificativo del credito;
2) l’importo della spesa agevolata;
3) l’importo del credito maturato (quest’ultimo da indicare al lordo dell’eventuale ammontare già utilizzato in
compensazione fino alla data della comunicazione stessa). A decorrere dal 17 marzo 2023 l’eventuale compensazione di importi eccedenti il credito comunicato, tenuto conto anche di precedenti fruizioni, comporta lo scarto del modello F2;
4) l’importo del credito utilizzato entro il 16/03/2023 e, quindi, per differenza, l’importo residuo da utilizzare.
Coloro che, avendo ancora crediti residui da utilizzare, intendono affidare allo Studio la trasmissione della comunicazione, dovranno farci pervenire entro e non oltre il 10/03/2023 documentazione da cui si possano evincere i dati riportati ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4).
In caso vi siate rivolti al Vostro gestore energetico per il calcolo del credito spettante, dovrete fornirci la documentazione rilasciata dal gestore stesso.

A titolo esemplificativo, alleghiamo una comunicazione-tipo predisposta dal gestore energia.

Attenzione:
Si ribadisce che secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia Entrate ha precisato che il mancato invio di una valida comunicazione entro la scadenza del 16 marzo 2023 comporta l’impossibilità di utilizzare il credito
in compensazione a decorrere dal 17 marzo 2023.
Pertanto, coloro che, ad oggi, sono ancora in attesa della quantificazione del credito III trimestre/ottobre- novembre/dicembre 2022 da parte del proprio gestore energia, devono affrettarsi e sollecitare riscontro così da poter provvedere all’invio di una comunicazione contenente l’ammontare del credito maturato (e non ancora utilizzato) entro il termine del 16/03/2023.