L’art. 2-quater D.L. 113/2024 ha introdotto la facoltà, per i soli contribuenti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale, di aderire al cosiddetto “ravvedimento speciale”, ovvero una sorta di “sanatoria” per gli anni dal 2018 al 2022 che consiste nel versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive, che andrà calcolata in ragione del risultato ottenuto, per ciascuna annualità, dagli indici sintetici di affidabilità fiscale (il “voto ISA”).
L’adesione può essere effettuata anche solo per alcune annualità, a scelta del contribuente. L’importo minimo da versare per ciascuna annualità da ravvedere è pari a 1.000 euro.
Integrazione/aggiornamento della circolare n. 13 inviata in data 12/09/2024.
Ai fini della fruizione del credito d’imposta 4.0 (e dei crediti R&S), l’art. 6 del DL 39/2024 ha introdotto la
necessità di effettuare alcune comunicazioni al Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT).
L’uso in compensazione dei crediti diventa, pertanto, subordinato alla trasmissione della
comunicazione.
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Aggiornamenti sul divieto di compensazione tramite F24 in presenza di ruoli
superiori a 100.000 euro
(Art. 4 D.L. 39/2024 sostituisce il testo del co.49-quinquies, art. 37 D.L. 223/2006)
Dal 1.7.2024 entrerà in vigore la stretta sull’utilizzazione in compensazione dei crediti d’imposta a fronte
di debiti erariali presenti complessivamente in misura superiore a 100.000 euro.
La norma introdotta con l’art. 1, co 94, L. 213/2023, è stata modificata con l’art. 4, co 2, del D.L. 39/2024, e
prevede il divieto di avvalersi della compensazione dei crediti su F24 in presenza di debiti per –
iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori; – –
iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi
dall’Agenzia delle entrate
atti di recupero di crediti d’imposta indebitamente utilizzati in compensazione
di importo complessivamente superiore a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano
scaduti. Si ricorda che la preclusione non opera solo fino a concorrenza dell’importo del debito “scaduto e
non pagato”, bensì è un divieto “assoluto” che riguarda l’intero ammontare del credito disponibile.
Esempio: debiti erariali iscritti a ruolo per 110.000; credito disponibile euro 1.000.000. L’intero milione di euro
di credito risulterà bloccato.
Con la presente circolare, desideriamo fornirvi importanti aggiornamenti riguardanti il Superbonus 110% in vista della chiusura dell’anno in corso.
Vi ricordiamo che l’esercizio del diritto alla detrazione IVA sugli acquisti è subordinato alla sussistenza del presupposto (sostanziale) dell’effettuazione dell’operazione e di quello (formale) del possesso della fattura d’acquisto e può essere esercitato al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati i predetti requisiti e con riferimento al medesimo anno.
Attenzione: Novità ad opera della Legge delega di riforma fiscale (non ancora entrata in vigore).
Vi ricordiamo che a partire dal prossimo 1° gennaio 2024, tutti i contribuenti minimi (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011), i forfetari (art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014) ed anche le Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) e Società sportive dilettantistiche (Ssd) in regime L. 398/91, dovranno emettere fatture elettroniche.
Gentili Clienti,
è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023 il decreto del MIMIT del 29 settembre 2023 che segna l’effettiva operatività del Registro del Titolare Effettivo.
Nella nostra circolare di novembre 2022 (che per praticità Vi alleghiamo nuovamente e Vi invitiamo a rileggere) avevamo anticipato in cosa consiste l’adempimento. Si tratta, molto brevemente, dell’iscrizione nell’apposito Registro dei dati del “titolare effettivo” cioè la persona fisica alla quale, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo.
Portiamo alla Vs attenzione l’ordinanza n. 27366 emessa il 26 settembre 2023 dalla Cassazione nella quale la Suprema Corte afferma che il finanziamento soci, se non debitamente documentato e giustificato, è una presunzione di evasione in capo alla società e spetta alla stessa la prova contraria.